Amministrazione Trasparente

Atti di concessione

Guida per il cittadino
Riferimenti normativi
Art. 26, c. 2, D.Lgs. 33/2013
Art. 27, c. 1 e 2, D.Lgs. 33/2013
L.r. 10/2014 art. 1) comma 1 lett. I: «in luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e successive modificazioni»
Contenuto dell'obbligo

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro.

In luogo della pubblicazione del singolo atto, può essere pubblicato un elenco (in formato tabellare aperto) contenente i seguenti dati:
• nome e dati fiscali del beneficiario
• importo
• norma o titolo a base dell'attribuzione
• struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo

• modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

L'art. 43 del decreto legislativo n. 97/2016 ha abrogato la norma che prevedeva l'obbligo di pubblicazione dell'Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica. La trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche è ora disciplinata dall'art. 4 bis c.2 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 per il quale "ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento ed ai beneficiari.

Nota

La Casa di Riposo "San Gaetano" non eroga "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

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Ultima modifica: Martedì, 20 Ottobre 2026